Prezzo imposto e rimborso, ecco che cosa prevede il protocollo per i grossisti

11/05/2020


Sono oggetto di rimborso le giacenze nei magazzini dei distributori di mascherine chirurgiche monouso nei limiti della differenza tra un valore massimo di 0,90 euro, al netto Iva, e il prezzo di distribuzione di 0,38 euro, e comunque con un valore complessivo medio non superiore a 0,75 euro al netto Iva. È questo uno dei punti contenuti nel Protocollo stipulato il primo maggio tra Fofi, Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite, Fnpi, Unaftisp, Federfarma Servizi, Adf e il Commissario straordinario, Domenico Arcuri, che contiene le indicazioni operative sulle modalità di ristoro a farmacie, parafarmacie e distributori a seguito dell'Ordinanza del 26 aprile con la quale era stato fissato il prezzo massimo di vendita al pubblico per le mascherine chirurgiche (61 centesimi).

Tipologie di mascherine e la questione di quelle assimilabili
Una prima specifica riguarda le tipologie di mascherine incluse: le mascherine facciali indicate nell'Ordinanza (standard Uni En 14683 tipo I, II, IIR) e quelle «assimilabili», con «analoghe capacità protettive», vendute ai cittadini al prezzo imposto. Mentre restano escluse quelle che non sono monouso - per esempio lavabili e riutilizzabili -, i Dpi del tipo Ffp2 e Ffp3, quelle destinate al personale della cooperativa o società di distribuzione.
Sono quindi «oggetto di ristoro nei limiti della differenza tra un valore massimo di 0,90 euro, al netto Iva, e il prezzo di distribuzione di 0,38 euro, e comunque con un valore complessivo medio non superiore a 0,75 euro al netto Iva, le giacenze nei magazzini dei distributori» a condizione che siano state «acquistate dal primo aprile e giacenti in magazzino alle 23.59 del 26 aprile». Sono «altresì oggetto di ristoro le eventuali giacenze di mascherine ordinate da lunedì 20 aprile e introdotte in magazzino fino alle 23.59 del 3 maggio». Ma attenzione: non ci sarà rimborso in mancanza della documentazione tecnica necessaria, in particolare «la certificazione Ce, i test report relativi, la conformità ai regolamenti Uni En 14673, la documentazione relativa alla produzione e importazione in deroga (Dl n 18 del 17 marzo, articolo 15)». Per «la quantificazione si opera il riferimento alle relative note di carico e alle note contabili corrispondenti».

Le cifre e le condizioni per il rimborso
Nel dettaglio, «il Commissario Straordinario si impegna a corrispondere ai distributori aderenti al Protocollo il differenziale tra i costi sostenuti per approvvigionarsi fino alle ore 23.59 del 26 aprile, in modo da assicurare la cessione alle farmacie o parafarmacie al corrispettivo di 0,40 euro a decorrere dalla mezzanotte del 26 aprile e fino all'esaurimento delle scorte».

Ai «fini della liquidazione dei corrispettivi a favore dei distributori aderenti al protocollo si procederà con le modalità che saranno concordate successivamente, in coerenza con quanto previsto per le altre categorie di sottoscrittori, e comunque stabilendo sin d'ora che si procederà per il tramite di un unico soggetto, da individuare in seguito per ciascuna associazione, abilitato alla fatturazione nei confronti del Commissario straordinario».