Farmacisti-grossisti, Circolare riprende Sentenza Cds e ribadisce uso codici identificativi separati

22/10/2018


Continuare a perseguire l'obiettivo - condiviso con tutta la filiera - di contribuire a rendere agevole e trasparente la tracciatura e il controllo del percorso dei medicinali dalla produzione fino alla consegna al paziente. È questo il senso alla base della Circolare che Federfarma Servizi ha inviato alle sue Associate per ripercorrere i punti cruciali della Sentenza del Consiglio di Stato (n. 5486), pubblicata il 21 settembre, con la quale è stato rigettato l'appello di un farmacista-grossista per l'annullamento della diffida della Asl di Mantova a "sospendere qualsiasi commistione dell'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali con l'attività di vendita al dettaglio". Una disanima che mira anche a mettere in evidenza e richiamare «l'importanza di alcuni principi che ci vedono impegnati da anni: in primis la necessità di tenere distinte le attività di farmacista e grossista usando codici identificativi separati per le operazioni di entrata e uscita dai rispettivi magazzini». Non a caso, proprio «la necessità di un corretto monitoraggio delle anomalie del sistema distributivo che contribuiscono a creare distorsioni del mercato, come può accadere nel caso di commistione delle attività di farmacista e grossista», è un tema su cui l'Associazione sta lavorando da diversi tempo ed «è anche al centro dell'attenzione del Tavolo Tecnico sull'Indisponibilità curato dall'AIFA in collaborazione con il Ministero della Salute e alcune Regioni, al quale partecipiamo insieme alle sigle di tutta la filiera».

I punti fondamentali della Sentenza
«La filiera del farmaco opera secondo una direzione a senso unico» è il primo aspetto sottolineato nella Circolare, «dal produttore al distributore all'ingrosso e da questi alle farmacie per la vendita al dettaglio; l'eliminazione dell'incompatibilità tra attività all'ingrosso e vendita al dettaglio non deve determinare lo stravolgimento della filiera. In nessun caso, come aveva scritto la Asl di Mantova, il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l'unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente. Un principio questo che non comporta una limitazione o divieto all'attività di commercializzazione all'ingrosso del farmacista, quanto piuttosto è una linea guida per il corretto svolgimento delle attività di distribuzione».

Altro punto rimarcato è che «il passaggio dei medicinali dal distributore al titolare di farmacia, quando le due figure coincidano, deve risultare formalmente attraverso l'uso di distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento di possesso. Ciò in quanto la farmacia è deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso, confermando la necessità che sia comunque garantita la tracciabilità dei farmaci, tesa proprio a evitare fenomeni distorsivi della concorrenza e la vendita sui mercati paralleli in danno dell'Erario Pubblico e della salute pubblica». Il sistema, si legge infatti «risulta, dunque, fortemente caratterizzato dalla necessità di garantire il servizio pubblico, ovvero la permanenza di un assortimento di medicinali sufficienti a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti in cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche».

Dalla Sentenza, sottolinea ancora la Circolare, è stata negata anche «la legittimità processuale all'Associazione Nazionale Farmacisti Grossisti, che si era costituita ad adiuvandum dell'appellante, che è stata pertanto estromessa dal ricorso».