Nuovo codice deontologico, in arrivo ok da Ordini. Ecco cosa cambia

27/05/2018


Approvato all'unanimità nel Consiglio nazionale della Fofi di inizio maggio, per entrare in vigore il nuovo Codice deontologico necessita un ultimo passaggio formale, con il recepimento da parte di tutti gli Ordini provinciali, che stanno procedendo in maniera serrata. Tante sono le novità del nuovo testo, che riformula l'ultima versione del giugno 2007, anche perché altrettanti sono stati i cambiamenti che hanno investito il settore. Da ultimo, come sottolineato da Andrea Mandelli, presidente Fofi, nel corso dell'ultimo consiglio nazionale, il «venir meno della riserva della titolarità al farmacista» voluto dalla Legge Concorrenza. Ma tra i fenomeni che si sono affermati c'è anche il nuovo ruolo della farmacia nel Ssn e nella gestione della cronicità, sanciti da stanziamenti che hanno trovato spazio in due finanziarie: quello relativo al Mur, di un milione di euro, della legge di Stabilità 2016, e quello più recente, di 36 milioni di euro, relativo alla farmacia dei servizi, della legge di Bilancio 2018. «Possiamo dire che il nuovo ruolo del farmacista disegnato nel Documento di Palazzo Marini nel 2006, che abbiamo perseguito e anche sperimentato scientificamente, trova ora una traduzione anche nel Codice deontologico». Alla luce di questi cambiamenti, è il commento, «è facile comprendere come fosse necessaria una profonda revisione. Il disegno culturale che ha guidato questa revisione, dunque, eÌ duplice: raccordare i principi intangibili della deontologia alle mutate condizioni in cui il farmacista si trova a operare - in particolare quello di comunità ma non solo - e dall'altra parte, inserire la nuova frontiera della pratica professionale tra i temi eticamente rilevanti».

Titolarità
Nel dettaglio, «il venir meno della riserva della titolarità al professionista» continua Mandelli «ha reso necessaria una più dettagliata articolazione dei principi di autonomia del farmacista nei confronti di considerazioni estranee all'azione secondo scienza e coscienza». Così, all'articolo 3 (Titolo II "Principi e doveri generali", Capo I "I doveri generali del farmacista") si fa ora riferimento alla «LibertaÌ, indipendenza e autonomia della professione» e, in particolare, al comma c), si prevede che il farmacista operi «in piena autonomia, libertà, indipendenza e coscienza professionale, conformemente ai principi etici propri dell'essere umano e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita, senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura». E certamente, per Mandelli, «la possibilità che a essere titolare della farmacia non sia un farmacista ha reso necessario affidare un ruolo di garanzia del rispetto delle disposizioni del Codice al direttore della farmacia, in ragione delle responsabilità connesse a tale qualifica».

Presa in carico, pharmaceutical care, aderenza terapeutica
La stessa articolazione, continua Mandelli «si eÌ resa necessaria anche in considerazione dell'ampliarsi dell'intervento del farmacista nel processo di cura, con un riferimento alla presa in carico del paziente, ma anche all'impegno a perseguire il principio di universalità della tutela della salute che sta alla base del Servizio sanitario nazionale, ma anche della nostra Carta Costituzionale». Non a caso, fin dai "doveri generali", si dice che il farmacista deve «d) nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza assicurare, con diligente professionalità, la presa in carico di ogni paziente, senza alcuna discriminazione, e perseguire il principio di universalità del Servizio Sanitario nella tutela della salute». Nel titolo III, dedicato ai "Rapporti con i cittadini", poi è stato aggiunto un intero articolo (art. 13 "Pharmaceutical care e presa in carico del paziente"): «1. Il farmacista deve assicurare il rispetto dei principi ispiratori della professione, anche promuovendo la pharmaceutical care e la presa in carico del paziente; 2. Il farmacista assicura che la prestazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avvenga nel rispetto della normativa vigente e in conformità alle Linee guida approvate dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti». E "Aderenza e appropriatezza terapeutica" vengono ripresi anche nel capo II "Obblighi professionali del farmacista" (titolo II) dove il capitolo relativo alla Farmacovigilanza è stato ampliato: «1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza, provvedendo alla segnalazione di Adr alle autorità competenti. 2. Il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l'aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio sanitario nazionale. 3. Il farmacista collabora con il medico e con le strutture del Servizio sanitario nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica (Art. 10)».